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D. 18/12/2002

-entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la OG1. La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che l'ordinamento (art. 13, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modifiche) prevede il divieto di subappalto e, di conseguenza, l'obbligo per l'aggiudicatario di essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad "opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali" e che esse "superino altresì in valore il 15% dell'importo totale dei lavori". Non si può negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non è minore di quelli della categoria OS13 e OS18 e così per la categoria OG1 e OS4; e, quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non può portare ad affermare altro che l'eccezione alla subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui all'art. 72, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ma anche le ca- siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonchè eseguibili dall'aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni

b) siano di importo inferiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonchè eseguibili dall'aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni

c) siano di importo superiori al 15% dell'importo complessivo dell'appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all'art. 72, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l'aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l'avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse. Va constatato, infine, che molte stazioni appaltanti (per esempio: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorati regionali per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia, per la Puglia; la STA S.p.a. - Roma; la ADR - Aeroporti di Roma; l'Autostrade S.p.a.; l'Anas - compartimento per l'Emilia e Romagna; la ATM - Azienda torinese per la mobilità; la INSULA S.p.a. - Venezia; l'amministrazione provinciale di Napoli; Amministrazione provinciale di Venezia; Azienda ospedaliera - istituto ospitalieri di Verona; comune di Accadia (Foggia); Comune di Viddalba (Sassari)), indicano nei loro bandi quali lavorazioni vanno considerate subappaltabili e scorporabili e quali soltanto scorporabili e specificano la possibilità per le imprese di partecipare alle gare che prevedono una o più della categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 anche se sono in possesso della qualificazione in OG11. Così sono resi edotti i concorrenti delle specifiche regole previste per la gara, con effetti positivi sulla correttezza, imparzialità, tempestività, trasparenza efficacia delle procedure e piena rispondenza al principio della libera concorrenza. Per quanto riguarda il terzo quesito (appalto integrato), va in primo luogo osservato che il problema della partecipazione delle imprese agli appalti integrati ha trovato una specifica regolamentazione legislativa solo con la Legge n. 166/2002. In precedenza, tale aspetto era disciplinato dagli articoli 3, commi 1 e 8, e 18, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che prevedono disposizioni per la qualificazione per progettazione e costruzione e per la partecipazione agli appalti integrati in assenza di tale qualificazione. La qualificazione per progettare e costruire era ottenuta, ed è ancora oggi ottenuta, oltre che sulla base dei normali requisiti di ordine generale e speciali, sulla base della sola presenza nell'organico del soggetto da qualificare di un numero crescente di tecnici (da due a sei) in rapporto all'importo della classifica di qualificazione e, pertanto, la qualificazione non era e non è differenziata in rapporto alle categorie di opere generali o specializzate previste dal regolamento di qualificazione. La disposizione comporta, quindi, che la suddetta qualificazione non fornisce alcuna attestazione di aver espletato in precedenza l'attività di progettazione nella specifica o nelle specifiche categorie che costituisce o costituiscono l'intervento cui si riferisce l'appalto integrato. Sono stati, verosimilmente, i limiti propri di tale modalità di qualificazione che hanno indotto il legislatore - stante anche il presumibile maggiore impiego dell'appalto integrato - a introdurre nell'art. 19 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche il comma 1-ter contenente una specifica disciplina relativa alla partecipazione delle imprese a tale tipo di appalto. La prima parte del primo periodo del suddetto comma dispone, in particolare, che la partecipazione ad una tale gara è subordinata al possesso da parte del concorrente dei requisiti progettuali previsti nel bando di gara oppure all'avvalersi di progettisti indicati nell'offerta o associati. La seconda parte specifica che i requisiti richiesti al progettista (e quindi all'impresa oppure ai progettisti indicati o associati) sono quelli richiesti dalla normativa in materia di gare di progettazione che non può che essere posta in relazione al titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il combinato disposto dell'art. 18, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e dell'art. 19, comma 1-ter, della Legge n. 109/1994 e successive modifiche, danno fondamento all'interpretazione secondo cui il legislatore della Legge n. 166/2002 ha configurato l'appalto integrato coma appalto misto di lavori e progettazione, con conseguente tari in ordine alla prevista verifica triennale delle stesse, hanno una durata pari a tre anni

b) il divieto di subappalto riguarda le lavorazioni appartenenti alle categoria di opere generali ed alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (OS2, OS3, OS4, OS5, OS11, OS13, OS14, OS16, OS17, OS18, OS19, OS20, OS21, OS22, OS27, OS28, OS29, OS30, OS33, OG11, OG12)

c) il divieto di subappalto si applica qualora l'importo delle lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell'importo complessivo dell'intervento

d) le imprese in possesso di qualificazione per progettazione e costruzione possono partecipare alle gare per l'appalto integrato senza indicare o associare progettisti qualora siano in possesso dei requisiti previsti dal bando in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione di cui al titolo IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999

e) è opportuno specificare - al fine di rendere edotti i concorrenti delle specifiche regole previste nei bandi di gara che costituiscono la lex specialis della stessa - quali lavorazioni siano subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori requisiti debbano possedere le imprese in possesso dell'attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia relativa ad un appalto integrato, nonchè che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente o scorporabile una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 è consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione in OG11.

Roma, 18 dicembre 2002 Il presidente: Garri

 

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